il tempo delle mele ad imperia/Rapporto sulla 'qualità della vita': la Provincia di Imperia tra le peggiori per la criminalità

e il tempo delle mele è a imperia  ........... by guido arci camalli


così ho voluto iniziare questo FALSO E TENEZIOSO BLOG..... COSì..... LOL

dunque anno volte al termine e babbo natale you tube saluta... pure  mr lampadina you tube... che han allietato  le mie fredde  giornate  lol



ma è ansia il sole di imperia ove le notizie allietano il blog.... es L'ASINO VOLA  HIHI

passiamo a notizie vere da cercare su google    lol


La provincia di Imperia è al penultimo posto in tutta Italia, in una speciale classifica della 'Qualità della vita', nel capitolo sulla criminalità, realizzato dall'Università 'La Sapienza' per 'Italia Oggi Sette'. Quest'anno la classifica ha visto molto in alto le province del Nord e in parte quelle del centro Italia.
Al primo posto (che poi è l'ultimo visto che lagraduatoria è posta dalla provincia più sicura a quella meno sicura) di questa triste classifica c'è la provincia di Milano mentre Imperia si attesta subito dietro, insieme a Rimini e Prato. La nostra provincia è addirittura davanti ad altre ben più grandi come: Firenze (103esima), Roma (101esima), Napoli (99esima) e Torino (96esima). Tra le 26 province di 'eccellenza' 6 sono del nord-ovest e, tra queste la vicina Cuneo mentre la provincia con meno criminalità è quella di Pordenone, in Friuli.
Notizie negative per Imperia anche nelle sottocategorie presenti nello studio: tra queste in quella dei reati per la persona la nostra è la peggiore, insieme a Ravenna e Pescara. Stessa situazione per le violenze sessuali (con Rimini e Ravenna) e per reati connessi al traffico di stupefacenti (questa volta con Padova e Alessandria).




Sanremonews ‎- 12 minuti fa

sarà vero o sarà una bufala   ..... qui criminalità  ZERO  LOL  LOL..... EBBE SE SI PENSA CHE PER I FORCONI  OCCUPARE LE STRADE NON è REATO

EHM  CERCHIAMO VA  




ssazione penale , sez. VI, sentenza 26.10.2009 n° 41018 (Manuela Rinaldi)
Si va sempre incontro ad una condanna per interruzione di pubblico servizio nella ipotesi di intralcio per occupazione di una stazione ferroviaria, anche se la protesta non ha creato ulteriori disagi nel settore dei trasporti.
Per far scattare la condanna, quindi, è sufficiente l’occupazione in “sé”.


E’ quanto ha stabilito una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 41018/2009, con cui è stata confermata la condanna per concorso in interruzione di servizio pubblico a 10 manifestanti.


Per i giudici di legittimità il reato punito dall’articolo 340 del codice penale sussiste, quindi, anche se, in caso di occupazione, non vi sia stata alcuna denunzìcia oppure alcuna comunicazione delle Ferrovie dello Stato, in relazione a “presunti” ritardi o disservizi, che possano, in qualche modo, essere riconducibili ai fatti in questione.



La vicenda


L’incriminazione configurata nell’articolo 340 c.p. lede l’interesse della Pubblica Amministrazione alla continuità e alla regolarità del funzionamento dei pubblici uffici e servizi e con esso l’interesse generale.
La consumazione di tale delitto può comportare “…l’inceppamento di uffici e servizi insopprimibili la cui continuità è parte integrante dell’attività pubblica e che, quando cessa o viene turbata, lede, a volte, gli stessi diritti e interessi fondamentali dell’individuo, anch’essi solennemente garantiti dalla Costituzione”.


Nel caso di specie gli occupanti avevano basato la loro difesa sul fatto che “nella giornata della occupazione” i treni avevano subito solamente alcune deviazioni in altre stazioni ma non vi erano stati ritardi di alcun tipo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano confermato la condanna dei manifestanti ritenendoli colpevoli del delitto di concorso in interruzione di pubblico servizio (artt. 110 – 340 c.p.), appunto con la condanna, per ciascuno, alla pena di tre mesi di reclusione, per aver cagionato l’interruzione del traffico ferroviario sia in arrivo che in partenza, con deviazione in altre stazioni dei treni.
La questione si spostava dinanzi alla Suprema Corte.


Gli Ermellini hanno respinto il ricorso dei manifestanti, evidenziando il fatto che per far scattare la condanna “è sufficiente l'occupazione in sé e non c'è bisogno che vi siano state anche denunce o comunicazioni delle ferrovie in merito a ritardi o disservizi riconducibili alla protesta”.

A onor del vero, pare opportuno specificare che gli imputati hanno “rischiato” di incorrere in una sanzione ben più grave di quella in questione, in quanto non sono mancate recenti pronunce giurisprudenziali secondo le quali “integra tuttora il reato di blocco ferroviario previsto dall’art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 “Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione” (come modificato dall’art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) la condotta diretta ad ostruire la sede ferroviaria, a scopo dimostrativo o di protesta, sia mediante la collocazione di oggetti che fisicamente con la propria persona” (Cass. pen., sez. I, n. 2205/2005).
(Altalex, 20 novembre 2009. Nota di Manuela Rinaldi)








SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 6 - 26 ottobre 2009, n. 41018
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza datata 26.10.2006, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato i ricorrenti colpevoli del delitto di concorso in interruzione di servizio pubblico (artt. 110-340 c.p.), condannandoli ciascuno alla pena di tre mesi di reclusione, per avere, in concorso tra loro e con altri rimasti non identificati, occupando i binari della stazione centrale di ****, cagionato l'interruzione del traffico ferroviario in arrivo e in partenza, con deviazione dei treni in altre stazioni.

2. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 340 c.p., e vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto.

3. L'impugnazione è inammissibile.

Si assume in ricorso che gli imputati furono le vittime e non già gli autori dell'occupazione dei binari realizzata da altri manifestanti.

Trattasi di motivo non consentito in questa sede, prospettando una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito ed espressa in sentenza con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizio logici.

Manifestamente infondato è anche la denunciata inosservanza della legge penale, che si sostanza nella singolare negazione dell'interruzione del pubblico servizio (consistito, secondo l'accertamento dei giudici di merito nell'occupazione della stazione centrale, con blocco dei treni in arrivo e in partenza dalla ore 9 alle 17 del ****) perchè "non vi è stata alcuna denunzia o comunicazione delle FF.SS., in relazione a presunti ritardi o disservizi riconducibili ai fatti in questione".
4. All'inammissibilità segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.


P.Q.M.
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009.

FONTE





Occupare i binari dei treni costituisce reato anche se non si crea ...

www.altalex.com/index.php?idnot=48140



DATO CHE SU FB USCIVANO   NOTIZIE STRANE....



CMQ   CERCARE SEMPRE IL VERO  SAPETE COME è

ED ORA IL MIO VIDEO POCO SEGUITO YOU TUBE  






dunque pure io sto con caterina    foto che trovare su fb  .. e che gira.... su  fb   MA RESTO CONTRO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE  E VIA IL CIRCO ANIMALI 


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