statuto

ed infine il nostro statuto ora aspettiamo voi amici vicini ed lontani

aspettiamo voi

spero continui ad interessare il kosovo i bmbi han bisogno di voi, non li abbandonate



Gruppo Sprofondo Imperia

Statuto dell'Associazione

Articolo 1

Ai sensi degli art. 14 e segg. del Codice Civile e 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460. è costituita l'organizzazione di Volontariato denominata "Gruppo Sprofondo Imperia - Associazione per la promozione della pace e dei diritti dei popoli" con sede in Imperia (IM), Via Don Minzoni 70, che in seguito sarà denominata l'organizzazione.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Liguria.
L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L. 04/12/97, n. 460.
La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L'organizzazione è un luogo aperto all'incontro tra persone di ogni formazione culturale e credo religioso, ideologico e politico.
Gli aderenti sono accomunati dalla volontà di cercare insieme strade percorribili per rendere concreto l'ideale della Pace, intesa come convivialità delle differenze.
Per fare questo l'organizzazione si adopera affinché i contenuti e la struttura siano ispirati al principio della trasparenza.
L'Organizzazione non ha scopo di lucro, ha una struttura democratica e la sua durata è illimitata. Essa persegue il fine della solidarietà sociale, civile e culturale ed opera all'interno della legislazione vigente sul volontariato.
L'Organizzazione opera anche all'interno del territorio della Regione Lombardia per far crescere i valori precedentemente menzionati.

Articolo 2

L'organizzazione - senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti- opera nei settori di:
tutela dei diritti civili;
assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
formazione.
per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3

Articolo 3

L'Organizzazione "Sprofondo", in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire come finalità la promozione della pace attraverso:
· il riconoscimento e la tutela dei diritti umani, contemplati nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo;
· un'opera tesa a promuovere un'equa distribuzione delle varie risorse tra individui e nazioni;
· la promozione dell'interculturalità, dell'interetnicità e dell'interreligiosità, considerate come risorse per la crescita individuale e sociale;
· il superamento delle frontiere e l'abbattimento dei muri tra le persone, tra i popoli e nei popoli, mediante:
il consolidamento, la ricostruzione e la costruzione dei "ponti" tra gli uomini;
la promozione di un'umanità dove alle persone siano riconosciuti i medesimi diritti, nel rispetto delle loro diversità;
l'impegno a costruire "occasioni" di collaborazione fra persone disposte ad aprirsi le une alle altre;
la formazione di una cultura di pace.
· interventi umanitari e culturali di solidarietà realizzati mediante progetti a favore degli individui vittime di ogni forma di conflitto, con particolare attenzione ai più deboli;
· l'apertura, il sostegno e la collaborazione con enti ed associazioni con cui si abbiano fini, obiettivi e progetti comuni.
Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le iniziative dell'Organizzazione saranno le seguenti:
Attività volte ad informare, sensibilizzare e formare su tematiche di pace, di armamenti, di non violenza e di obiezioni;
Attività tese ad eliminare o ridurre le cause e gli effetti negativi determinati da atteggiamenti o politiche razziste, integraliste o comunque che non tengono conto dei diritti umani, ovunuque e da chiunque essi siano calpestati;
Attività di denuncia delle violazioni dei diritti umani;
Solidarietà concreta con le popolazioni colpite dalla guerra e con quelle a rischio di conflitto, anche con la presenza diretta sul territorio, al fine di testimoniare l'attenzione ai loro problemi;
Applicazione dei valori sopra enunciati in primo luogo a partire dalla presente Organizzazione, cercando di renderli operativi nelle situazioni che il nostro tempo di volta in volta presenterà;
Accoglienza e valorizzazione di chi, per affermare il rispetto della vita, rifiuta l'uso delle armi.
Le attività summenzionate saranno svolte anche sul territorio della Regione Lombardia ai fini della crescita di una cultura di pace.

Articolo 4

Il metodo per portare avanti questo impegno sarà quello comunitario/democratico con:
a) obiettivi sempre chiari e comuni;
b) regole condivise;
c) ruoli differenziati;
d) spirito di appartenenza al gruppo;
e) comunicazione sempre totale ed aperta;
f) tensione forte e costante a coinvolgere le persone vittime della guerra, partendo dalle loro reali esigenze, aiutandole ad assumere la gestione delle attività decise e realizzate rispettando i loro ritmi e metodi.

Articolo 5

E' aderente chi condivide gli scopi dell'Organizzazione e si impegna nel contribuire a definire, a far conoscere e a realizzare i progetti.
Coloro che desiderano aderire all'Organizzazione presenteranno domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo allegando ricevuta del versamento della quota associativa.
Tutti gli aderenti prestano la loro opera all'Organizzazione in modo personale, spontaneo e gratuito, come pure le cariche sociali sono rese con spirito di gratuità.
Il Consiglio Direttivo esprimerà per iscritto, con atto motivato, il proprio parere sull'ammissione del nuovo aderente entro trenta giorni.

I diritti dell'aderente sono:
- l'elettorato attivo e passivo;
- la possibilità di frequentare i locali dell'Organizzazione;
- la possibilità di fare proposte all'Assemblea e al Consiglio Direttivo riguardo alle attività dell'Organizzazione;
- il diritto alla formazione;
- il diritto al rimborso-spese su autorizzazione del Consiglio Direttivo e dietro presentazione della documentazione di spesa.
I doveri dell'aderente risultano essere i seguenti:
- pagare entro il primo mese di ogni anno il contributo annuale, esso è non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo;
- dare seguito alle attività preventivamente concordate con l'Assemblea o con il Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento tale da non pregiudicare l'attività dell'Organizzazione;
- osservare i principi contenuti nel presente statuto.
La qualifica di aderente può essere perduta, con decisione presa dall'Assemblea degli aderenti, nei seguenti casi:
· per dimissioni volontarie;
· per inosservanza del presente statuto;
· per comportamento scorretto verso l'Organizzazione;
· inoltre per assenza dall'Assemblea degli aderenti per tre volte consecutive, non giustificate.

Articolo 6

Gli organi statutari per la gestione dell'Organizzazione sono:
1) l'Assemblea degli aderenti;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.

Articolo 7

L'Assemblea è l'organo decisionale supremo che esprime la volontà dell'Organizzazione. Tutti possono partecipare all'Assemblea, ma solo gli aderenti in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto. Ogni aderente può avere al massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti, anche qualora essi fossero assenti o dissenzienti.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria. Essa deve essere convocata quando ne facciano richiesta maturata almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti ed ogni volta se ne ravvisi la necessità (art. 20 c.c.) almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissata al 31 dicembre, per l'approvazione dei bilanci, tramite avviso contenente l'ordine del giorno affisso in sede e tramite contatti telefonici.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli aderenti e le decisioni vengono prese a maggioranza degli aderenti presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti o rappresentati.
Per ogni Assemblea il verbale sarà redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e conservato nel libro dei verbali delle Assemblee a disposizione degli aderenti per la consultazione.
L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
- elegge al suo interno un presidente ed un segretario dell'Assemblea;
- elegge il Consiglio Direttivo e ne decide il numero dei componenti;
- approva il programma generale di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- determina la copertura di eventuali disavanzi;
- ha funzioni propositive sulla vita dell'Organizzazione;
- approva il regolamento interno e le successive modifiche;
- delibera sul programma annuale di aggiornamento e formazione dei volontari;
- delibera su tutto quanto deriva dal presente statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette aderenti eletti dall'Assemblea; la durata dell'incarico è biennale.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere presenti il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente più la metà dei consiglieri e le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.
Spetta al Consiglio Direttivo:
· eleggere il Presidente e il Vice Presidente al suo interno;
· coordinare l'attività dell'Organizzazione;
· curare l'amministrazione;
· predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
· proporre all'Assemblea il programma generale di attività;
· proporre all'Assemblea interventi per la copertura di eventuali disavanzi;
· deliberare la formazione di eventuali commissioni di lavoro;
· curare la pubblicità di tutte le Assemblee dell'Organizzazione;
· assumere a nome dell'Organizzazione posizioni pubbliche di fronte ai temi di interesse dell'Organizzazione (es.: interventi sulla stampa locale, in manifestazioni pubbliche, ecc.);
· deliberare l'adesione ad iniziative di altri;
· predisporre una bozza di regolamento interno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
· stabilire le quote minime dei versamenti degli aderenti;
· predisporre il piano di aggiornamento e di formazione;
· con una deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
In casi e per problemi particolari il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni anche non aderenti, che avranno diritto di parola ma non di voto.
In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che causi la mancanza di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo tra i non eletti in Assemblea, salvo ratifica da parte della prima Assemblea successiva.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno pubblicizzate con avviso in sede.

Articolo 9

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'Organizzazione.
Tali decisioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno ¾ degli aderenti effettivi, presenti o rappresentati.

Articolo 10

Il Presidente:
· rappresenta l'Organizzazione;
· ne firma tutti gli atti;
· convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
· in caso di emergenza, e nell'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, può prendere decisioni vincolanti per l'Organizzazione, salvo la ratifica del primo Consiglio Direttivo;
· conferisce procure ai soli membri del Consiglio Direttivo;
· apre conti correnti.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 11

L'Organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a. contributi degli aderenti;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari, accettati con delibera del Consiglio Direttivo;
f. rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati;
g. entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali ed occasionali;
h. ogni altra entrata pervenuta all'Organizzazione e destinata alle finalità indicate dal presente statuto.

Articolo 12
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D.L. 4 DICEMBRE 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazione di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Articolo 13

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio dovrà essere destinato a fini di utilità sociale ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in conformità alla normativa vigente.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO EX ART. 8 - LEGGE 266/91


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