buona pasqua
IxD #Siria #Homs: in ricordo del massacro della piazza dell'orologio di Homs...era il 18 Aprile 2011, esattamente tre anni fa, centinaia di manifestanti si erano radunati nella piazza dell'orologio nel centro della città di Homs per manifestare contro il regime. La manifestazione proseguì senza problemi per diverse ore, ma poi le forze del regime irruppero nella piazza e aprirono il fuoco contro i manifestanti, ci furono molti martiri e feriti.
VIDEO con sottotitoli in Inglese: https://www.youtube.com/ watch?v=4xiidCjnb7s
a pasqua questo succede
lol ma belin
Dispositivo dell'art. 10 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA →Titolo I - Delle persone fisiche (Artt. 1-10)
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione (1) della persona stessa o dei detti congiunti (2), l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (3) (4).
Note
(1) L'art. 10 tutela l'interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente, e va ricollegato con gli artt. 96-97 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). L'art. 96, nello specifico, impedisce che l'immagine di una persona possa essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza consenso di questa (primo limite è quindi la volontà del soggetto tutelato). L'art. 97, invece, da un lato permette la riproduzione quando questa risulti giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; d'altro lato, vieta l'esposizione o la messa in commercio dell'immagine quando ciò rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta.
(2) La protezione dell'immagine spetta in primis alla persona (fisica ma anche giuridica, come ha più volte chiarito la giurisprudenza) interessata: vi è però l'estensione del diritto ad agire in giudizio anche ai familiari/parenti più prossimi (coniuge, genitori e figli), nell'ottica costituzionalmente orientata di solidarietà familiare.
(3) In caso di abuso dell'immagine, l'interessato - o uno degli stretti congiunti sopra elencati - potrà ottenere dal giudice l'ordine inibitorio di cessazione dell'abuso, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali (v. 2043) e non patrimoniali (v. 2059) subiti.
(4) Il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali, in riferimento al diritto alla all'identità personale ed alla riservatezza, è stato riconosciuto dapprima con la L. 675/1996, in seguito confermato dal vigente D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
bho.............
Dispositivo dell'art. 9 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA → Titolo I - Delle persone fisiche (Artt. 1-10)
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 (1) (2).
Note
(1) Cfr. artt. 8, 21 e 82 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) nonché L. 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), ora sostituita dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(2) Lo pseudonimo è un nome diverso da quello attribuito per legge; può però essere tutelato alla pari del diritto al nome purché abbia acquistato l'importanza del nome stesso, od assolva alla stessa funzione di identificazione sociale
Qualora vi sia un tale presupposto (si pensi agli pseudonimi degli scrittori, o degli attori che ricorrano a nomi d'arte pressoché più noti del nome proprio) il soggetto che lo usi potrà far valere l'azione inibitoria contro l'uso indebito, chiedendo al giudice la cessazione dell'utilizzo illegittimo dello pseudonimo, sempre salvo il risarcimento dei danni (v. 7).
Qualora vi sia un tale presupposto (si pensi agli pseudonimi degli scrittori, o degli attori che ricorrano a nomi d'arte pressoché più noti del nome proprio) il soggetto che lo usi potrà far valere l'azione inibitoria contro l'uso indebito, chiedendo al giudice la cessazione dell'utilizzo illegittimo dello pseudonimo, sempre salvo il risarcimento dei danni (v. 7).
chissà...............
buona pasqua
il blog riapre ...... dopo la colomba lol
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